IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nell'udienza del 14 luglio
 1989 compaiono i proc. delle parti.
    Alla  presente  causa riunita pre connessione e cioe' identita' di
 questioni trattate, ai sensi  dell'art.  151  delle  disp.  att.  del
 c.p.c.,  la  causa  n.  2586/88 promossa da Savio Luigi nei confronti
 dell'I.N.P.S.
    La  difesa  di  parte  ricorrente  ribadisce la propria istanza di
 rimessione degli atti alla Corte  costituzionale,  ritenendo  che  la
 questione gia' prospettata di legittimita' costituzionale continui ad
 essere  rilevante  quanto  al  periodo  dalla  domanda  proposta  dai
 ricorrenti  fino  al 31 dicembre 1988, atteso che la jus superveniens
 opera soltando dal 1 gennaio 1989.
    Precisa che la questione di costituzionalita' viene prospettata in
 riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
    La  difesa di parte convenuta in ordine alla prospettata questione
 di legittimita' costituzionale si rimette al magistrato.
    Il  pretore  pronuncia  il  seguente  provvedimento:  i ricorrenti
 chiedono di poter fruire della maggiorazione  prevista  dall'art.  6,
 primo  comma,  della  legge  15 aprile 1985, n. 140, trovandosi nella
 condizione ivi contemplata, di ex combattente che non ha diritto alle
 provvidenze  della  legge  24  maggio  1970,  n.  336, in quanto gia'
 dipendente da imprese private.
    All'accoglimento  delle  domande  proposte  era originariamente di
 ostacolo il secondo  comma  dell'art.  6  della  legge  n.  140/1985,
 secondo  cui  la  maggiorazione "trova applicazione anche ai fini dei
 trattamenti di pensione gia' in atto alla data di entrata  in  vigore
 della  presente  legge, a condizione che la decorrenza della pensione
 sia successiva al 7 marzo 1968"; essendo nella  specie  pacifico  che
 entrambi  i ricorrenti sono titolari di pensione da epoca anteriore a
 tale data.
    A  seguito  dell'entrata  in  vigore  dell'art.  6  della legge 29
 dicembre 1988, n. 544, le domande proposte risultano  accoglibili  ma
 solo a decorrere dal 1 gennaio 1989, secondo la esplicita previsione
 del primo comma di detto articolo.
    Cio'  posto, la difesa di parte attrice eccepisce l'illegittimita'
 costituzionale, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione  del
 primo  comma  dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella
 parte in  cui  circoscrive  il  beneficio  previsto  al  primo  comma
 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, quanto ai titolari di
 pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, a data  posteriore
 al 31 dicembre 1988.
    Ad   avviso   del   pretore   la  questione  proposta  appare  non
 manifestamente infondata.
    Sussiste  infatti disparita' di trattamento in ordine al beneficio
 riconosciuto  a  favore  dei  ricorrenti,   a   seguito   della   ius
 superveniens,  e  quello  accordato  a  favore  invece  di coloro che
 risultano titolari di pensione con decorrenza successiva al  7  marzo
 1968.